
Disciplinato dal Codice di procedura civile italiano, dall’Art 491 all’Art.497, il Pignoramento consiste nella procedura di sottrazione forzata di beni e diritti eseguibile da un creditore nei confronti di un debitore.
Con il termine “Pignoramento” ci si riferisce all’Atto con cui, tramite titolo esecutivo e notifica al debitore dell’atto di precetto, prende forma l’esecuzione forzata.
Come avviene un pignoramento
In possesso di titolo esecutivo quale assegno, cambiale, atto notarile, decreto ingiuntivo o nella sussistenza di una sentenza del tribunale attestanti il vanto del credito nei confronti del debitore, il creditore dovrà rivolgersi al tribunale di competenza per far notificare l’atto di precetto al debitore.
Tale Atto consiste nella forma ultima di notifica al debitore di quanto dovuto, l’ufficializzazione del debito, e andrà consegnata allo stesso per mano di un Ufficiale Giudiziario : all’undicesimo giorno dopo la notifica dell’atto di precetto è possibile dare il via al Pignoramento il cui Atto, come per il precetto, verrà consegnato al debitore dall’ufficiale Giudiziario.
Approfondisci qui: Procedura del pignoramento
Pignoramento presso terzi
Si tratta di una delle forme di pignoramento maggiormente utilizzate in caso di situazioni debitorie in quanto più diretta e meno rischiosa rispetto al pignoramento mobiliare e immobiliare e consiste nella sottrazione forzata di beni del debitore in mano a terzi.
Disciplinato dagli Artt. da 543 a 554 del codice di procedura civile, il pignoramento verso terzi prevede l’espropriazione forzata di :
- Stipendio
- Pensione
- Conto corrente
- Crediti del debitore nei confronti di terze persone.
Nel caso di coinvolgimento di terzi in una procedura di Pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a notificare l’Atto a tutte le parti coinvolte che, a partire dal momento della ricevuta di notifica, verranno ritenute responsabili del bene oggetto di pignoramento.
Pignoramento procedura esecutiva
Il procedimento esecutivo presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo da notificare al debitore, prima dell’invio dell’atto di precetto.
Il titolo esecutivo, che può essere una cambiale, un assegno, un atto notarile o la sentenza di un tribunale, costituisce prova fondata dell’esistenza del credito ed è indispensabile per avviare una procedura di pignoramento ; il comma 1 dell’Art.474 del codice civile prevede che l’assenza di un titolo esecutivo comprovante un diritto certo, esigibile e liquido sia motivo di non procedere ad esecuzione forzata.
A seguito della notifica al debitore del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, l’ufficiale giudiziario, tramite notifica emanata dal giudice competente, consegnerà il vero e proprio patto di pignoramento, avviando di fatto la procedura esecutiva.
Pignoramento mobiliare cambiali
Quello mobiliare è una delle tre forme di pignoramento, con l’immobiliare e presso terzi, previste dalla legislatura italiana.
Se è vero che si tratta della forma di esecuzione forzata più rapida, in quanto l’ufficiale giudiziario stesso può occuparsi della scelta dei beni da confiscare direttamente nella dimora del debitore, è anche vero che si tratta di una delle forme più rischiose al fine del recupero del credito e, spesso, porta ad ottenere cifre ben inferiori rispetto a quanto vantato in origine.
Questo accade per lo più perché i beni pignorabili vengono venduti all’asta giudiziaria e, sovente, si conclude con un nulla di fatto o, nella migliore delle ipotesi, con la vendita del bene a cifre irrisorie dettate dalla base d’asta notoriamente inferiore al valore originale del bene.
Tutte le procedure di pignoramento possono essere interrotte anche in corso d’opera con un accordo tra le parti, il più diffuso dei quali consiste nella procedura di saldo e stralcio, dove viene proposta una cifra a chiusura del debito, inferiore a quanto dovuto ; se si tratta di cifre piccole generalmente si richiede l’estinzione in un’unica soluzione, diversamente è previsto un rateizzo, concordabile in rate che potranno essere pagate anche tramite cambiali.
Le rate andranno pagate regolarmente, a maggior ragione se cambializzate, in quanto, ricordiamo, che l’effetto stesso avrebbe valore di titolo esecutivo in una nuova eventuale procedura di pignoramento.
Pignoramento immobiliare
Nel pignoramento immobiliare si deve tener conto di una serie di fattori, primo fra tutti, la difficoltà di realizzare una cifra interessante a seguito della vendita all’asta.
A seguito della riforma relativa all’esecuzione forzata, avvenuta nel 2019, il pignoramento immobiliare ha subito alcune variazioni tra cui :
- La vendita dell’immobile pignorato può essere richiesta entro 45 giorni (precedentemente 90) ;
- La possibilità per il debitore di avvalersi della 3/2012, appellandosi al sovraindebitamento, deve obbligatoriamente essere indicata nell’atto di precetto ;
- In caso di mancata pubblicazione dei beni pignorati sul portale delle vendite del Ministero della Giustizia il procedimento viene annullato. Le spese di pubblicazione sono a carico del creditore ;
- La procedura esecutiva potrà essere interrotta, a discrezione del Giudice, a seguito del terzo tentativo di vendita non andato a buon fine.
Pignoramento conto corrente
Tra le procedure di pignoramento verso terzi emerge quella del pignoramento del conto corrente che avviene in modalità differenti nel caso di creditore privato o Agenzia delle Entrate ; in quest’ultimo caso, infatti, l’atto di pignoramento darà immediatamente il via alla banca del debitore di disporre di quanto dovuto nei confronti dell’Ente.
Sarà cura dell’Agenzia produrre alla banca la cartella esattoriale del debitore al fine di poter procedere in tal senso.
Nel caso di creditore privato la procedura da seguire è la stessa delle altre forme di pignoramento :
- Invio al debitore del titolo esecutivo ;
- Invio dell’atto di precetto entro i 10 giorni successivi all’inoltro del titolo esecutivo ;
- Qualora il debitore non abbia fatto opposizione entro i 90 giorni dall’invio del precetto, viene dato inizio al pignoramento effettivo.
Il creditore è tenuto ad inviare copia del pignoramento all’istituto bancario che provvederà al blocco del conto, tuttavia entrerà in possesso della somma vantata solo dopo la sentenza del giudice; oltre al credito verrà pignorata la metà della cifra dovuta a copertura delle spese della procedura di pignoramento.
Pignoramento stipendio
La procedura più frequente tra le forme di pignoramento presso terzi è il pignoramento dello stipendio o della pensione, considerati beni certi (soprattutto la seconda).
Nel caso di pignoramento dello stipendio direttamente sulla busta paga, la procedura prevede che il datore di lavoro debba presenziare davanti al giudice per la notifica del pignoramento in qualità di “terzo”. Sarà sua cura, pertanto, trattenere dalle spettanze del lavoratore un quinto della somma percepita, pari al 20 %, come disposto dal legislatore.
Esiste, inoltre, un’altra importante differenza in merito al pignoramento dello stipendio qualora la trattenuta venisse fatta dall’accredito in banca dello stesso :
- Qualora le somme siano state accreditate prima della notifica di pignoramento il limite massimo pignorabile della retribuzione è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale che per il 2020 è pari ad euro 459,83 per 13 mensilità ;
- Nel caso in cui l’accredito avvenisse dopo la notifica del pignoramento il limite massimo pignorabile è pari ad un quinto dello stipendio
Potrebbe anche capitare che i pignoramenti dello stipendio fossero più d’uno per cause diverse tra loro ; in questo caso il limite pignorabile non può superare il 50%.