STP società tra professionisti come si costituisce iscrizione e requisiti

Fino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo, in data 21 aprile 2013, gli attori di una società costituita in forma associativa potevano esercitare solo sottoforma di “Associazioni professionali”, come previsto dall’Art.1 Legge 1815/1939, in riferimento alla Legge del 23 novembre 1939 che ha dato vita alle professioni in forma associata.

Il comma 11 dell’Art.10 Legge 183/2011 decreta l’abrogazione della Legge vigente, aprendo le porte all’attuale normativa che consente lo svolgimento della professione in modo associato adottando la forma societaria più consona tra :

  • Società di persone ;
  • Società di Capitali (eccetto le srls) ;
  • Cooperativa.

Esiste una diatriba tra il Consiglio nazionale dei Commercialisti e l’Ufficio studi del Consiglio nazionale del Notariato nella quale mentre i primi non vedono ostacolo nella costituzione di una STP come srls, i secondi sostengono che tale possibilità debba ritenersi esclusa.

Costituire una STP

La costituzione di una Società tra Professionisti dipende dalla forma societaria scelta dai soci e deve, pertanto, assoggettarsi alla regolamentazione in vigore per tale forma giuridica.

L’unica differenza portata dalla costituzione di una STP è data dall’oggetto sociale, nel quale possono essere previsti l’esercizio di uno o più attività professionali differenti tra loro.

Nel caso di STP avente come oggetto sociale un’unica professione parliamo di società mono-disciplinare.

Le STP con più professioni come oggetto sociale vengono denominate multi-disciplinari.

A seguito della stipula dell’Atto costitutivo, si dovrà provvedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Procedura d’iscrizione di una Società tra Professionisti

Una volta provveduto alla registrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si dovrà procedere con un’ulteriore iscrizione presso l’Albo o il collegio d’appartenenza della Professione primaria svolta indicata nello Statuto.

Al Consiglio dell’Ordine di competenza andrà, quindi, presentata domanda correlata da :

  • Atto costitutivo societario in copia autentica
  • Statuto in copia autentica ;
  • Certificato di iscrizione al registro delle Imprese ;
  • Certificato di iscrizione all’Albo di ciascun socio ;
  • Registro contenente l’elenco dei soci appartenenti ad altro albo professionale.
  • Dichiarazione autentica del socio designato Amministratore della STP (nel caso di società semplice).

Una volta accertata la veridicità  e la correttezza della documentazione sottoposta, sarà cura del Consiglio stesso cui è stata sottoposta la richiesta provvedere all’iscrizione della STP nascente nella sezione speciale dell’Albo professionale.

Chi può costituire una società tra Professionisti?

La Società tra Professionisti richiede l’esistenza di particolari requisiti al fine della sua costituzione ; imprescindibile l’appartenenza dei soci a collegi, ordini e albi professionali.

Si parla, pertanto, di Professioni “protette”, tra le quali emergono :

  • Ingegneri ;
  • Avvocati ;
  • Commercialisti ;
  • Medici.

Gli infermieri ne possono far parte solo se costituita come cooperativa sociale.

Requisiti dei soci

Ulteriore requisito fondamentale è la residenza dei soci all’interno di uno degli Stati membri dell’UE.

E’ possibile, tuttavia, che soggetti privi di iscrizione all’albo e/o altri requisiti richiesti ai soci, prendano parte attiva all’interno di una STP purché il loro ruolo sia limitato a prestazioni tecniche o economiche, come nel caso di investimento aziendale.

Qualunque sia la forma societaria scelta, la specifica di STP andrà sempre evidenziata accanto alla denominazione sociale, sia per documenti istituzionali che per scritture private come nel caso di un preventivo. Inoltre, il cliente dovrà essere messo a conoscenza dei nominativi di tutti i soci facenti parte della STP.

La scelta di costituire una Società tra Professionisti in forma di cooperativa richiede il numero minimo di 3 soci.

Mentre ogni membro della Società potrà svolgere in forma privata o presso altri studi la propria professione, vi è divieto assoluto di partecipare ad altra STP in qualità di socio, pena l’esclusione da entrambe le organizzazioni.

Nel caso di espulsione dall’albo professionale di un socio, lo stesso potrà  essere escluso dalla STP secondo le modalità espresse nell’Atto costitutivo.

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